Utilizzo “Eccezionale” di mezzi non progettati per il sollevamento di persone

4 Maggio 2022
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Il testo unico del D.Lgs 81/2008 all’allegato VI -DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, al punto 3.1.4 stabilisce:
“Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori
previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone
attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in
materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il
controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I
lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere
assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.”
Il Testo Unico nulla dice e/o non esplicita il concetto di “titolo eccezionale”, lasciando fino ad oggi
una ampia (e forse sbagliata) interpretazione da parte degli operatori del settore.
Oggi la Circolare del 10 febbraio 2011 n.3326 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), ha chiarito
DEFINITIVAMENTE il reale significato del termine “titolo eccezionale” riportato nel punto 3.1.4
dell’allegato VI del D.Lgs 81/2008.
Infatti la stessa riporta:
….. ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste
a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:
 quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
 per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di
pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
 quando pei l'effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla
specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o
ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni ci
sicurezza.
….
Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste,
unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di
sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più
appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature
accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui
i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo
delle une e delle altre.