Sistemi collettivi di protezione: Parapetti Provvisori

15 Giugno 2022
sicurezza

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 impone di prevedere dei sistemi di protezione contro la caduta da una altezza superiore 2,00 m rispetto ad un piano stabile (come il bordo di copertura o di parti aperte della copertura: vani scale, porzioni non portanti della copertura, lucernari, cavedi, passerelle, ecc.).

I sistemi collettivi di protezione dei bordi si possono suddividere per tipologia in:

  • parapetti provvisori da utilizzare come dispositivi di protezione collettiva aventi funzione di impedire la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro – piane ed inclinate – e/o di ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell’urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate.
  • reti di sicurezza da utilizzare come dispositivi di protezione collettiva di arresto caduta aventi funzione di impedire e/o di ridurre gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore in maniera tale che non si verifichino danni sul corpo umano.
  • sistemi combinati costituiti da parapetti provvisori e reti di sicurezza integrati fra loro da utilizzare nelle situazioni in cui le singole protezioni non riescono ad eliminare il rischio o a ridurlo ad un livello accettabile.

di seguito la relazione completa in pdf sui SistemI collettivi di protezione: Parapetti Provvisori e il quaderno tecnico INAIL.